Pignoramento Immobiliare procedura con le nuove norme
Il decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 ha apportato alcune modifiche, a partire dalla conversione del pignoramento. Essa permette al debitore di trasformare il pignoramento, sostituendo ai beni (mobili o immobili) pignorati una somma di denaro che sia comprensiva del proprio debito maggiorato degli interessi e di tutte le spese di procedura che il creditore ha dovuto anticipare. Secondo quanto previsto dalla legge, insieme all’istanza di conversione del pignoramento il debitore deve depositare una somma di denaro non inferiore a un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. In base alle nuove norme sul pignoramento (decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018), la quota che deve essere versata contestualmente alla richiesta di conversione passa da un quinto a un sesto.
Ma sono state previste ulteriori modifiche. Una volta che il giudice ha fissato la cifra totale da versare in sostituzione del pignoramento, il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni. Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o da cose mobili, se ricorrono giustificati motivi il giudice può disporre che il debitore paghi a rate: la precedente normativa prevedeva massimo 36 mesi (con l’aggiunta degli interessi), la nuova legge prevede un massimo di 48 mesi. Ma non solo. Per l’ipotesi di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, la precedente normativa prevedeva una tolleranza di 15 giorni, adesso il termine è stato aumentato a 30 giorni, decorso il quale la rateizzazione salta e si passa alla vendita forzata dei beni pignorati.
Le nuove norme sul pignoramento modificano anche l’articolo del codice di procedura civile (art. 560 cod. proc. civ.) che disciplina la custodia dell’immobile pignorato e il suo rilascio a favore del creditore assegnatario o dell’acquirente. Secondo la nuova legge, vengono favoriti i debitori, i cui beni siano stati pignorati, che vantano crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, quando la procedura esecutiva ha ad oggetto un bene immobile, questo dovrà essere lasciato libero dal debitore che ne era proprietario. Secondo quanto disposto dalla legge, quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, è necessario intimare al debitore tenuto al rilascio di portarli via entro un termine non inferiore a 30 giorni. In base alle nuove norme sul pignoramento, se il debitore che deve rilasciare l’immobile prova di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni per un ammontare almeno pari al suo debito, il giudice, con il decreto di trasferimento del bene espropriato, deve disporre il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo.
Le nuove norme sul pignoramento, inoltre, impongono al creditore uno specifico onere di precisazione delle somme a lui dovute. Secondo la nuova legge, i creditori devono precisare il proprio credito entro e non oltre 30 giorni prima dell’udienza nella quale il giudice sente le parti per prendere le opportune decisioni sulla vendita forzata. La precisazione deve avvenire con atto sottoscritto personalmente dal creditore, notificato al debitore e depositato in tribunale. Nell’atto deve essere indicato l’ammontare del credito, comprensivo degli interessi maturati, in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza.
Ma quanto devono essere applicate le nuove regole? Il decreto che introduce nuove norme sul pignoramento non si applica alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per le esecuzioni anteriori, quanto a conversione del pignoramento, rilascio dell’immobile espropriato e oneri formali di precisazioni del credito, valgono le regole pregresse.
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