AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, E' SUFFICIENTE L'INTESTAZIONE DELLE UTENZE?

giovedė 27 giugno 2019 Nessun commento
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AGEVOLAZIONI PRIMA CASA, E' SUFFICIENTE L'INTESTAZIONE DELLE UTENZE?

Meglio nota con l'acronimo ICI, l'imposta comunale sugli immobili è stata un tributo comunale che aveva come presupposto impositivo la proprietà di fabbricati e terreni agricoli ed edificabili situati nei confini della Repubblica Italiana. L'ICI ha sostituito l'INVIM (imposta sull'incremento di valore degli immobili) ed è stata sostituita nel 2012 dall'Imposta municipale unica (IMU).

La vicenda. Tizia aveva impugnato l'avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per l'anno 2004, contestando, tra l'altro, il mancato riconoscimento, nella determinazione dell'importo dovuto, dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale della contribuente, e quella per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai propri figli.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, e la decisione è stata riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la qui impugnata sentenza, ha accolto l'appello di Roma Capitale, già Comune di Roma.

Il Giudice di appello, in particolare, ha rilevato, quanto alla prima questione, che la mancata applicazione dell'aliquota agevolata per gli immobili della contribuente dipendeva dal fatto che si trattava di unità immobiliari catastalmente distinte, per le quali sarebbe stata necessaria una richiesta all'Agenzia del Territorio di fusione catastale delle stesse; quanto alla seconda, che la mancata applicazione dell'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso gratuito ai figli della contribuente dipendeva dal fatto che difettava l'invio della prevista comunicazione con modello predisposto dal Comune, in quanto non poteva considerarsi ad essa equipollente la comunicazione a mezzo fax inviata dalla contribuente. Avverso la pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

Il ragionamento della Cassazione. A parere della Suprema Corte, le conclusioni espresse dal giudice d'appello non tenevano conto delle prove acquisite, in ordine all'utilizzazione, da parte della contribuente e dei suoi figli, come abitazione principale, delle unità immobiliare facenti parte della palazzina, nonché delprincipio secondo cui "il concetto di abitazione principale è fattuale e prescinde dall'elemento volontario proprio del domicilio" (Cass. n. 14389/2010).

Inoltre, a parere degli ermellini, non era corretto dare rilievo unicamente alla non coincidenza tra "dimora abituale" e "residenza anagrafica", che neppure è corretto affermare che "il concetto di abitazione principale è attribuibile esclusivamente alla residenza anagrafica" e che gli accertamenti anagrafici espletati dal Comune erano di ostacolo alla dimostrazione dell'utilizzo continuativo dell'abitazione quale dimora principale.

Su tali aspetti, secondo la cassazione, la sentenza della CTR attribuisce erroneamente rilievo dirimente alla circostanza che la comunicazione, con allegate dichiarazioni sostitutive di atto notorio, pacificamente inviata dalla contribuente all'ente impostore a mezzo fax, sarebbe priva di rilievo giuridico, prevedendo il Regolamento apposita comunicazione, su modello predisposto dal Comune, per l'applicazione di aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni.

Difatti, in proposito, la contribuente ha inteso fornire la dimostrazione della ricorrenza dei requisiti richiesti per il sorgere del diritto alla particolare "detrazione" cui si riferisce la pretesa fiscale dedotta in giudizio, attraverso la produzione di documenti, quali le bollette delle utenze relative alla rete idrica, elettrica e del gas, in quanto direttamente riferibili ai soggetti interessati, e poiché la normativa non prevede alcuna limitazione circa la prova dell'utilizzo del bene che incombe sul contribuente, non essendo la stessa in alcun modo tipizzata, tale prova può essere offerta, contrariamente a quanto sembra ritenere il giudice di merito, con qualsiasi mezzo all'uopo idoneo, secondo le regole generali.

Quanto, poi, alla possibilità di applicazione dell'agevolazione per più di una unità immobiliare, la la CTR ha erroneamente applicato all'ICI la diversa regola che vale, invece, per l'IMU, in forza dell'art. 13, comma 2, d.l. 201 del 2011, per cui è sufficiente richiamare il principio, affermato da questa Corte, secondo cui, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, ex art. 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'Immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 d.lgs n. 504 del 1992 una sola volta per tutte le unità." (Cass. n. 25902/2008; n. 25729/2009; n. 3393/2010; n. 15198/2014).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Cassazione ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha cassato la pronuncia con rinvio.

 

Inserito da: Articolo scritto dall'avv Maurizio Tarantino di condominioweb
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