Permesso di Costruzione in Sanatoria & Condono edilizio
Per poter regolarizzare la realizzazione di immobili avvenuta senza l’opportuno titolo edilizio, ossia senza permesso di costruire, è necessario ricorrere al permesso di costruire in sanatoria (di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia, dpr n. 380/2001) o al condono edilizio (di cui alla legge n. 734/1994); tuttavia, molte sono le incertezze e le controversie in merito.
Con la recente sentenza n. 49738 del 6 dicembre 2019, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta per far chiarezza in merito alle regole che riguardano il permesso di costruire in sanatoria ed il condono edilizio e su quali presupposti un ordine di demolizione può essere bloccato.
Il caso
La sentenza in esame riguarda il ricorso in Cassazione presentato dal proprietario di un immobile condonato contro l’ordinanza della Corte di Appello che ha ritenuto illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in relazione alla non corrispondenza dell’immobile oggetto del condono edilizio ad una doppia conformità.
In particolare, i proprietari responsabili di un abuso edilizio avevano ottenuto il condono edilizio dopo aver presentato un’istanza ai sensi della legge n. 724/1994.
In seguito, il Comune aveva ordinato la demolizione dell’opera condonata; i proprietari presentavano, quindi, ricorso per annullare l’ordine di demolizione.
Il Tribunale Ordinario, e successivamente anche la Corte di Appello, respingevano il ricorso per la mancanza de requisito della doppia conformità:
L’ordinanza in oggetto ritiene la non corrispondenza dell’immobile oggetto del condono edilizio ad una doppia conformità alle regole edilizie in vigore al momento della costruzione ed al momento del rilascio del titolo (condono).
In pratica, a detta dei giudici, il fabbricato non era contemporaneamente conforme alle norme vigenti al momento della sua realizzazione e al momento della presentazione della domanda.
Presentato ricorso in Cassazione, la decisione viene ribaltata.
Decisione della Cassazione
In base a quanto sentenziato dagli ermellini, la Corte di Appello ha confuso l’istanza di condono di cui alla legge n. 724/1994 con l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, del dpr n. 380/2001.
Permesso di costruire in sanatoria
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso in sanatoria.
La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all’art. 44 del dpr n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall’art. 36 e, precisamente, al requisito della doppia conformità, ossia: la conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di sanatoria.
La doppia conformità è, quindi, requisito necessario per la sanatoria ai sensi dell’art. 36 del dpr n. 380/2001.
Condono edilizio
Completamente diverso è il condono edilizio grazie al quale è possibile derogare la normativa edilizia in base a quanto previsto da:
- legge n. 47/1985
- legge n. 724/1994
- legge n. 326/2003
Per il condono edilizio, invece, a differenza di quanto detto per la sanatoria edilizia non è richiesto che l’opera abusivamente realizzata sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento del rilascio del provvedimento ed a quelli vigenti al momento della sua realizzazione, doppia conformità.
Nel caso in esame, il permesso di costruire in sanatoria è stato chiesto ed ottenuto in relazione alla legge n. 724/1994 e prescinde, quindi, dalla doppia conformità, al contrario dell’istanza ex art. 36 dpr n. 380/2001.
Gli ermellini concludono che il ricorso è fondato e l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame.
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