Affitti brevi, l'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare con le nuove regole
locazione breve e cedolare secca
Sono da considerarsi locazioni brevi quelle di durata inferiore a 30 giorni. Il termine deve essere considarato in relazione a ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno dalle stesse parti. Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa. Ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve, stipulati dal 1º giugno 2016, su opzione del locatore, si puo' applicare il regime della cedolare secca con aliquota al 21%.
locazione brevi adempimenti
Le nuove regole non si applicano agli immobili situati all'estero e a quelli che non hanno finalità abitative. La locazione deve riguardare le unità immobiliari situtate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10- uffici e studi privati) e le relative pertinenze, oppure singole stanze dell'abitazione. Il contratto puo' avere ad oggetto, oltre all'alloggio, anche la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative e di breve periodo, come la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata. Fuori, invece, i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche. Secondo la circolare non è prevista l'adozione di un particolare schema contrattuale.
sanzioni locazioni 2017
Le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16 luglio 2017. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, gli uffici dell’Agenzia potranno escludere le sanzioni per l’omessa effettuazione delle ritenute fino all’11 settembre 2017.
Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 poiché l’adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull’argomento, la circolare chiarisce che l’incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore
ritenuta d'acconto affitti brevi
Le nuove regole riguardano tutti i soggetti attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve, a prescindere dal fatto che siano residenti o abbiano una stabile organizzazione in Italia. Non rilevano né la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l’attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e off line). La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore.
In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all’intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all’erario. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l’intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l’assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.
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