Fondo garanzia prima casa, a chi č destinato e come richiederlo
Come sottolineato di recente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Associazione bancaria italiana, tra gennaio 2015 e dicembre 2016 il “Fondo di garanzia prima casa” ha ricevuto 14.000 richieste di accesso alle garanzie statali per un valore dei mutui superiore a 1,6 miliardi di euro. Di essi, oltre 1,2 miliardi sono già stati concessi e 387 milioni sono in attesa di essere erogati.
“Fondo di garanzia prima casa”, cosa prevede
Il “Fondo di garanzia prima casa” prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione e per l’accrescimento dell’efficienza energetica) degli immobili adibiti a prima casa.
“Fondo di garanzia prima casa”, i destinatari
Destinatari del Fondo sono tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquisiti per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
“Fondo di garanzia prima casa”, come richiederlo
Dopo aver aderito all’iniziativa, le banche hanno 30 giorni lavorativi di tempo per erogare il servizi ai cittadini, a patto che la Consap, società del Mef gestore del Fondo, abbia predisposto da almeno 30 giorni lavorativi il manuale d’uso per l’accesso delle stesse banche all’infrastruttura telematica.
Una volta attivata la procedura, i cittadini potranno inoltrare la domanda di accesso al Fondo direttamente all’istituto cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica online presente sul sito del Dipartimento del Tesoro, sul sito della Consap e sui siti di tutte le banche che aderiscono all’iniziativa.
Gli elenchi delle banche presso cui è possibile richiedere le garanzie statali sono pubblicati sia sul sito della Consap che su quello dell’Abi.
Come sottolineato dal Ministero, è previsto un tasso calmierato del finanziamento per: la giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; i conduttori di alloggi di proprietà degli Iacp, comunque denominati.
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