ABUSO EDILIZIO: Il Direttore dei Lavori è responsabile anche durante il periodo di sospensione
I fatti in breve
Il caso in esame riguarda la condanna nei confronti di un costruttore per aver realizzato un manufatto abusivo in un’area dove erano in vigore le disposizioni in materia di tutela del paesaggio. In particolare, si tratta di lavori di ristrutturazione di un deposito/rifugio, oggetto di ordine di sospensione ai sensi dell’ex art. 27 del dpr n. 380/2001 e successivamente posto sotto sequestro per essere stato realizzato in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, i lavori erano proseguiti anche dopo l’ordine di sospensione, portando ad un graduale e significativo implemento della costruzione, con edificazione di una villetta residenziale di ben diversa e di superiore consistenza rispetto al semplice risanamento di un deposito, come inizialmente autorizzato.
Venivano quindi denunciati committente e direttore dei lavori che, dal canto suo, sosteneva di non essersi più occupato del cantiere dopo l’ordinanza di sospensione e che, pertanto, non era responsabile dell’esecuzione dei lavori successivi a tale provvedimento.
La Corte d’Appello confermava la pronuncia di primo grado con cui i ricorrenti venivano condannati per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) del dpr n. 380/2001 e art. 181, comma 1, del dlgs n. 42/2004.
Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per Cassazione.
La responsabilità del direttore dei lavori ed il parere della Cassazione
Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori in base ai seguenti principi:
- l’assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso, rinunziando all’incarico;
- l’obbligo di vigilanza che l’art. 29, dpr n. 380/2001 pone in capo al direttore dei lavori, permane sino a che non venga comunicata la formale conclusione dell’intervento o fino a quando lo stesso non rinunci all’incarico.
Nel dettaglio l’obbligo di vigilanza, proseguono gli ermellini, non viene meno in caso di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori (di cui all’art. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001); soltanto se il cantiere sia materialmente sottratto alla disponibilità dei committenti e/o esecutori dell’opera abusiva, per essere stato sottoposto a sequestro, può ritenersi temporaneamente escluso il dovere di vigilanza del direttore dei lavori.
Nel caso in esame, i giudici di Cassazione hanno ritenuto gravemente negligente la condotta tenuta dal direttore dei lavori che per oltre un anno si è completamente disinteressato del cantiere di cui continuava a rivestire il ruolo di direttore dei lavori, e dove si erano già verificate condotte abusive nella realizzazione delle opere.
Il direttore dei lavori è da ritenersi responsabile anche degli abusi commessi successivamente all’ordine di sospensione dei lavori, che ha determinato solo il conseguente spostamento in avanti della permanenza del reato:
Se il direttore dei lavori (DL) non segnala all’autorità comunale le difformità (anche ulteriori rispetto accertate nel corso del primo sopralluogo) ovvero non rinuncia all’incarico, è sempre responsabile per l’omessa (diligente) vigilanza sull’esecuzione dei medesimi, come imposta dall’art. 29 Testo Unico Edilizia.
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